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Statuto dell'Associazione Shake LGBTE Conegliano
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STATUTO dell'Associazione
"SHAKE LGBTE CONEGLIANO"
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. L’organizzazione di volontariato, denominata:"SHAKE LGBTE CONEGLIANO" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2.L’organizzazione ha sede in via Montello, n. 39, nel comune di Treviso.
ART. 2
(Finalità)
L’organizzazione di volontariato "SHAKE LGBTE CONEGLIANO" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2.L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in 1^ convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e il voto favorevole della maggioranza in 2^ convocazione.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 6
(Finalità)
L’associazione è apartitica e aconfessionale non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di:
a)essere punto di riferimento per persone del Veneto Orientale (province di Treviso, Venezia, Belluno) e non, che, come omosessuali, lesbiche, bisessuali o transessuali, si sentono confuse, emarginate, discriminate nell’ambiente familiare, scolastico o lavorativo, per indirizzarle ed aiutarle ad autoaccettarsi e a prendere coscienza di sé e dei propri diritti;
b)sensibilizzare la popolazione, le famiglie, le scuole, i giovani sul tema dell’omosessualità;
c)lottare contro varie forme di discriminazione per differenti tendenze sessuali e contro l’omofobia;
d)lottare per i diritti civili della popolazione “glbt” (=gay, lesbian, bisex, trans), quindi agire in politica in senso alto.
e)informare sulla prevenzione e sulla cura dell’ AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione del Veneto.
ART. 7
(Ammissione)
1.Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche, dai 16 anni in su, di qualunque orientamento sessuale, politico e religioso, che, libere da pregiudizi, condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2.L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’ Assemblea, su domanda scritta del richiedente.
3.L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)
1.Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2.Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3.Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge.
4.Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5.Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 9
(Esclusione)
1.L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
2.L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto, e, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello all’Assemblea e comunque al giudice ordinario.
ART. 10
(Gli organi sociali)
1.Sono organi dell’organizzazione:
• Assemblea dei soci
• Consiglio direttivo
• Presidente
2.Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L'Assemblea)
1.L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2.L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Copresidente o da uno dei due Vicepresidenti.
3.Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4.L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
5.I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.
6.Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 12
(Convocazione)
1.L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2.La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
1.L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza almeno dei due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in 1^ convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e il voto favorevole della maggioranza in 2^ convocazione.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
1.Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2.Il consiglio direttivo è composto da un numero di minimo 7 ad un massimo di 11 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 2 e sono rieleggibili. Si deve cercare di rappresentare entrambi i sessi.
3.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4.Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.
5.Il Copresidente, possibilmente di sesso diverso da quello del Presidente, coordina il Presidente e ne è il 1° sostituto.
6.Il 1° e il 2° Vicepresidenti, possibilmente di sesso diverso, sostituiscono Il Presidente in assenza del Copresidente, con precedenza al 1° Vicepresidente.
7.I membri del Direttivo ai punti 4.,5. e 6. hanno diritto a una copia a testa delle chiavi della sede.
8.Il Segretario ha il compito di segnare quanto detto in Assemblea e di redigerne relativo verbale. Effettua le iscrizioni per il tesseramento annuale.
9.Il Tesoriere ha il compito di raccogliere collette, soldi per il tesseramento, depositarli in apposito libretto postale che deve gestire personalmente lui o il Presidente. Deve tenere registro contabile con entrate e uscite.
ART. 16
(Il Presidente)
1.Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2.Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3.Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4.Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5.Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
6.Il Copresidente, e, in mancanza di questo, il 1° Vicepresidente, all’uopo individuato dall’Assemblea tra i soci maggiorenni, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Risorse economiche)
1.Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a)tesseramento e contributi degli aderenti;
b)contributi di privati;
c)contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d)contributi di organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi derivanti da convenzioni;
g)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
h)ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.
ART. 18
(Beni dell'Associazione)
1.I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2.I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3.I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19
(Utili)
1.L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2.L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)
1.I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
2.L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)
1.I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2.Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
3.Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4.I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 22
(Convenzioni)
1.Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
2.Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)
1.L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2.I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
3.I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1.Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
2.In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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